Comuni: |
- adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, i piani d’illuminazione che disciplinano le nuove installazioni;
- autorizzare i progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- concordare, con gli osservatori, specifiche indicazioni per l’eventuale revoca delle deroghe relative alle sorgenti di luce nelle zone tutelate;
- provvedere, tramite controlli periodici diretti o a seguito di richiesta degli osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l’applicazione della legge negli ambiti territoriali di competenza, sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;
- emettere apposite ordinanze per la migliore applicazione dei presenti criteri e per contenere l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici connessi all’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
- provvedere, anche su richiesta degli osservatori astronomici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti criteri; disporre per la modifica, la sostituzione o la normalizzazione degli stessi, entro un anno dalla notifica della constatata inadempienza e, decorso questo termine, improrogabilmente entro sessanta giorni;
- provvedere, tramite i comandi di polizia municipale, ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito e disporre immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
- adottare, se non rientrano nelle fasce di protezione degli osservatori protetti, i criteri previsti per tali aree, mediante appositi regolamenti;
- applicare sanzioni amministrative (art. 8), impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo
Osservatori astronomici: |
- segnalare, alle autorità territoriali competenti, ed in primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai presenti criteri requisiti richiedendone l’intervento affinché essi vengano modificati, sostituiti o comunque uniformati ai criteri medesimi;
- collaborare con i comuni, le comunità montane e le province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale applicazione dei presenti criteri, secondo le loro specifiche competenze;
- richiedere ai comuni controlli periodici per garantire il rispetto e l’applicazione dei presenti criteri sugli ambiti territoriali di competenza, da parte di soggetti pubblici e privati;
- richiedere ai comuni la verifica, la rimozione e l’adeguamento dei punti luce non corrispondenti ai presenti criteri.
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